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Immigrazione, diritti umani e grave marginalità

Focus On, Migranti Senza Dimora, News

Legge Salvini: verso una nuova emergenza su Immigrazione e senza dimora

Con l’entrata in vigore della Legge 1 dicembre 2018, n. 132 contenente “Disposizioni urgenti in materia di protezione umanitaria e immigrazione, sicurezza pubblica”, si palesa uno scenario preoccupante e pericoloso che porterà ad un aumento delle persone che vivono in strada

In aperta contraddizione e contrapposizione con quanto stabilito dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani, dalle Costituzioni degli Stati europei e da quella italiana in primis, il decreto Salvini stabilisce una serie di norme che avranno gravi conseguenze sulla vita dei migranti che si trovano nel nostro Paese e che sempre più numerosi vengono accolti dai servizi offerti dai nostri soci (vedi Osservatorio fio.PSD alla voce Accoglienze)

Indagine fio.PSD

migranti senza dimora
“Una politica a garanzia della sicurezza richiede esattamente l’opposto dell’emarginazione sociale e dell’invisibilità prodotta inevitabilmente dalla clandestinità: richiede politiche di inclusione, ben più che di esclusione, in attuazione del principio di uguaglianza in entrambe le sue dimensioni e sulla basa della garanzia agli immigrati di tutti i diritti fondamentali”

(Luigi Ferraioli, Manifesto per l’Uguaglianza, p. 215, Laterza, Bari)

Immigrazione e senza dimora

Viene negato il principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani, nativi e migranti, rispetto ai diritti umani fondamentali, il diritto alla vita, alla dignità, alla salute, alla cittadinanza, al lavoro, alla casa, al giusto processo

Viene negata la titolarità di un diritto acquisito da persone arrivate in Italia senza aver commesso nessun reato o crimine ma anzi fuggendo da povertà estreme, instabilità politica, guerra, persecuzioni e violenze

Quello che in questo Focus On denunciamo come Federazione che da oltre 30 anni lavora per difendere i diritti delle persone più fragili, è che rischiamo di essere di fronte ad una nuova emergenza sociale con migliaia di altre persone private dei riconoscimenti minimi per avviare un percorso di inclusione, persone vulnerabili che popoleranno le strade e i centri di accoglienza per senza dimora

Stretta sui migranti

Le prime stime basate sulle dichiarazioni delle associazioni di settore  circolate all’indomani della legge a inizio dicembre hanno parlato da subito di circa 40 mila persone da espellere dai centri per migranti rifugiati e richiedenti asilo (SPRAR, CAS e CARA) quale effetto della legge 132/2018

L’accoglienza negli SPRAR sarà, da ora in avanti, riservata solo ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), ai minori non accompagnati, ai neomaggiorenni fino alla definizione della domanda di protezione internazionale, ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità e atti di particolare valore civile,  lasciando fuori e privi di accoglienza tutti i titolari di permesso per motivi umanitari o protezione speciale che non sono riusciti a transitare nello SPRAR prima del 4 ottobre 2018

In un colpo solo persone che avevano intrapreso un percorso di inclusione, presto finiranno in strada, entrando rapidamente in un circuito di esclusione e, successivamente, di irregolarità. Il Viminale ha infatti chiarito ai prefetti che la legge non ha effetto retroattivo e che, dunque, vengono sospese le uscite dai centri previste dal decreto, almeno nelle modalità con cui lo stesso era stato interpretato inizialmente

La puntualizzazione, ovviamente, non diminuisce in alcun modo la gravità delle conseguenze della legge, ma ne dilata soltanto nel tempo gli effetti. Non rassicura neanche la Circolare  diramata dal Ministero dell’Interno il 18/12/2018 e ripresa da alcune testate  con la quale si tenta di tranquillizzare prefetti e sindaci sull’assoluta e sostanziale invarianza delle condizioni e delle regole di accoglienza rispetto al passato

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Tutti destinati alla strada, i migranti quali futuri senza dimora

Tutte le persone con protezione umanitaria, tutti migranti regolari, tutti con documenti di identità, tutti senza distinzione, donne, bambini, famiglie, persone vulnerabili, giovani e giovanissimi, tutti destinati alla strada

Neanche le vittime di violenza o le donne con figli minori, potranno più accedere ai servizi di seconda accoglienza degli SPRAR. Gli effetti nefasti della legge si abbatteranno anche su persone vulnerabili e vulnerabili gravi sia dal punto di vista fisico che psicologico, vittime di traumi estremi, tortura e trattamenti crudeli, inumani e degradanti (CIDT) subiti nei paesi di origine o durante il viaggio, la traversata e soprattutto, durante la prigionia in Libia

Sottolineiamo, inoltre, come queste siano solo le primissime vittime di questa legge che d’ora in avanti (cioè per le persone che hanno manifestato e che manifesteranno la volontà di richiedere la protezione internazionale dal 5 ottobre 2018 in avanti) prevederà una riduzione nettissima nella concessione di una qualche forma di protezione e, di conseguenza, un aumento esponenziale delle persone totalmente sprovviste di un valido titolo di soggiorno e di conseguenza che non potranno richiedere la residenza anagrafica

E’ ancora nodosa la questione circa la preclusione all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo – come spiega l’ASGI in una sua nota dell’8 gennaio – che ha già suscitato reazioni di illegittimità costituzionale poiché esclude dal diritto fondamentale alla residenza anagrafica una specifica categoria di persone, in difetto di ragionevole motivazione che giustifichi il differente trattamento con violazione dell’articolo 3 della Costituzione

La residenza rimane il primo passo fondamentale per uscire da una invisibilità burocratico-formale e proseguire con un percorso di presa in carico e di inclusione da cui nessuno deve essere escluso per volontà politica

Le Novità introdotte dalla legge 132/2018 (Decreto Salvini)

Come abbiamo già scritto in un nostro precedente comunicato stampa di critica al disegno di legge, sono molti gli aspetti che ci preoccupano e che qui ripercorriamo per sottolinearne gli effetti deleteri:

ABOLIZIONE DELLA PROTEZIONE PER MOTIVI UMANITARI

Attraverso il permesso per motivi umanitari, previsto dal T.U. sull’immigrazione (legge 286/98), veniva riconosciuto un diritto fondamentale della persona e cioè il diritto di asilo, molto più ampio delle due fattispecie di protezione internazionale (rifugiato e protezione sussidiaria)

Le commissioni territoriali, le questure e i tribunali potevano concedere al richiedente questo tipo di protezione laddove fossero stati rilevati “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”, nel caso di persone in fuga da conflitti, disastri, a rischio di essere oggetto di persecuzione, vittime di sfruttamento lavorativo o tratta, o la situazione di vulnerabilità, vittime di violenza e violazione di diritti umani

Questo permesso è stato sostituito dal permesso di soggiorno per “protezione speciale” e dal permesso di soggiorno per “casi speciali”. Sotto queste due diciture si configurano diverse fattispecie, alcune preesistenti, altre nuove (come ad esempio il permesso di soggiorno per cure mediche o per calamità) e la maggior parte di esse ha caratteristiche nettamente differenti dal permesso abrogato: la durata è di un anno (invece di due), non è convertibile in permesso per lavoro, ed è rinnovabile solo previo parere delle commissioni territoriali e solo finché perdurano le condizioni per cui è stato rilasciato

Questo vuol dire fare un passo indietro, perché, come indicato in una nota del Consiglio Italiano per i Rifugiati, “Tra gli Stati Europei, 24 Paesi su 32 prevedono forme di protezione assimilabili alla nostra protezione umanitaria e 20 su 28 riconoscono una forma di protezione nazionale per motivi umanitari”

RIDIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA SPRAR

L’accoglienza presso gli SPRAR sarà riservata solo ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e protezione sussidiaria), ai minori stranieri non accompagnati, ai neomaggiorenni fino alla definizione della domanda di protezione internazionale, ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per casi speciali (“qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati” – Circolare del 18/12/2018), escludendo quindi i richiedenti asilo e i titolari di permesso per motivi umanitari o protezione speciale che non sono riusciti a transitare nello SPRAR prima del 4 ottobre 2018, compresi i neo maggiorenni ex MSNA a cui non è stata riconosciuta la protezione piena, le donne con minori, le famiglie e le persone vulnerabili

Una circolare del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati del 25/10/2018 esclude espressamente “l’inserimento nello SPRAR di richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria, anche se vulnerabili

Lo SPRAR diventa SIPROIMI, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

ELIMINAZIONE DEL DIRITTO ALL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I RICHIEDENTI ASILO

L’articolo 13 della Legge 132/2018 stabilisce che i richiedenti asilo non possano iscriversi ai registri anagrafici e, dunque, non possano accedere alla residenza, con tutto ciò che ne consegue in termini di impossibilità ad esigere i diritti ad essa connessi (leggi il Comunicato Stampa fio.PSD dell’11 ottobre 2018). Sulla questione si è aperto un dibattito – vedi sopra – sulla presunta illegittimità costituzionale di tale articolo.

CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO E TRATTENIMENTO PER I RICHIEDENTI ASILO

Una novità assoluta introdotta dal “Decreto sicurezza” è il trattenimento dei richiedenti asilo presso gli hotspot, i centri governativi di prima accoglienza e le Questure per un massimo di 30 giorni (senza necessità di convalida da parte dell’autorità giudiziaria) per permetterne l’identificazione. Se entro i 30 giorni non si sia arrivati all’identificazione, i richiedenti asilo possono essere trattenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR, ex CIE – Centri di Identificazione ed Espulsione) fino a 180 giorni, facendo aumentare indistintamente sofferenza e oneri per la pubblica amministrazione.  Questa prassi sarà riservata anche ai minori i cui genitori siano a loro volta trattenuti nei CPR, per la verifica dell’identità. È previsto infine il trattenimento in non meglio specificati “luoghi idonei” presso gli uffici di frontiera

Per gli stranieri non richiedenti asilo è stato, invece, esteso il periodo di trattenimento presso i CPR fino a 180 giorni, contro i precedenti 90.

DINIEGO E REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

I rifugiati e i titolari di permesso per protezione sussidiaria vedranno revocata la protezione internazionale se condannati in via definitiva per reati commessi in Italia (come, ad esempio, violenza a pubblico ufficiale, scippo, furto aggravato) e, parallelamente, si amplia il ventaglio delle cause ostative al riconoscimento della protezione

Prima ciò avveniva solo per condanne definitive per reati gravi: omicidio, rapina aggravata, sequestro di persona, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reati di tipo sessuale o in materia di stupefacenti

E’ previsto il Procedimento immediato di fronte alla Commissione Territoriale nel caso di persona sottoposta a procedimento penale per alcuni tipi di reati (reati ostativi alla protezione) o anche in caso di sentenza non definitiva. Se la domanda di asilo viene rigettata, il richiedente non potrà rimanere sul territorio italiano, neanche in caso di ricorso avverso il diniego da parte della Commissione Territoriale

REVOCA DELLA CITTADINANZA

Se condannato in giudicato per reati di terrorismo ed eversione, la persona che abbia acquisito la cittadinanza perché residente in Italia da 10 anni, apolide con 5 anni di residenza in Italia, figlio di stranieri nato in Italia divenuto cittadino italiano al compimento dei 18 anni di età, coniuge di cittadino italiano, straniero figlio o figlio adottivo di italiani, si vedrà revocata la cittadinanza italiana

A questo proposito il Consiglio Italiano per i Rifugiati si è già espresso sottolineando che “L’acquisizione della cittadinanza, dovrebbe consentire al suo titolare di esercitarne i diritti che ne conseguono in maniera piena e incondizionata, al pari dei cittadini per nascita, mentre l’introduzione della revoca, per i soli stranieri divenuti cittadini, presenta profili di incostituzionalità ai sensi dell’art. 3, c. 1 Costituzione, poiché si trattano in modo diverso situazioni oggettivamente simili. Come ogni altro cittadino, anche lo straniero divenuto cittadino italiano, se ha commesso un reato dovrà espiare la pena relativa”

Inoltre, il termine per la conclusione dei procedimenti per la concessione della cittadinanza passa da 24 a 48 mesi, mentre il contributo per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza passa da 200 euro 250 euro.

REATO DI ACCATTONAGGIO

Con particolare allarme segnaliamo che la legge Salvini introduce – previa modifica del codice penale al 699 bis – il reato di esercizio molesto dell’accattonaggio dicendo che è molesto quando viene esercitato con insistenza, violenza e/o atteggiamenti fraudolenti. Le sanzioni sono l’arresto da 3 a 6 mesi più un’ammenda da 3 mila a 6 mila euro.  Vengono puniti altresì gli organizzatori dell’accattonaggio e l’impiego di minori.

Inserendo questa nota all’interno di una legge che titola “Sicurezza e Immigrazione” si lascia intendere che la mendicità  intacca l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza e che si usi tolleranza zero nei confronti di chi tende una mano perchè non ha bisogno di aiuto. La “questua con presunta insistenza” è già oggetto di cronaca locale e rischia di moltiplicare reazioni di intolleranza verso la povertà

Gli effetti del Decreto nelle città: nuovi invisibili

Una legge di questo tipo appare più come un completamento di un percorso di criminalizzazione dei migranti e delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità, più che un sistema di promozione della sicurezza e di lotta alla criminalità

Le città iniziano a denunciare i primi impatti del decreto sulle “strade” ed alcune stimano già i numeri. Altre sono già teatro di cronaca locale

MILANO

Secondo il Comune di Milano sono circa 900 i migranti che resteranno fuori dai centri di accoglienza per effetto del decreto sicurezza. Secondo l’Assessore alle politiche sociali Majorino, già nei prossimi giorni sono 240 le persone che potrebbero finire in strada: donne, minori, famiglie regolarmente soggiornanti sul nostro territorio; non potranno più stare nei centri di accoglienza e saranno dimesse. Un numero che si aggiunge a quello stimato dalla Caritas Ambrosiana, secondo cui sono 500 i migranti che rischiano di diventare senza dimora nelle diocesi di Milano, Varese, Lecco e Monza

ROMA

Secondo l’Assessore al Sociale Laura Baldassarre, a Roma si possono stimare più di 1.000 tra richiedenti asilo e persone in possesso di protezione umanitaria, che usciranno dal sistema SPRAR così come modificato dal “Decreto Sicurezza”, per riversarsi in strada e nei servizi sociali comunali

BOLOGNA

Come riportato nell’Ordine del giorno del Consiglio comunale di Bologna sugli effetti del decreto sicurezza, delle 1.078 persone, adulte e minori, ospitate nello SPRAR, il 75% ne verrebbe escluso perché non in possesso dei requisiti previsti dal decreto

TORINO

Il Consiglio comunale della città di Torino, con un ordine del giorno del 22 ottobre 2018, ha calcolato che i Centri di accoglienza del Piemonte accolgono 10.380 persone, circa la metà delle quali sarebbero ora prive del permesso previsto dal Decreto. Nella sola città di Torino sarebbero oltre 200 i minori stranieri non accompagnati che, al compimento della maggiore età, rischiano di fuoriuscire dai circuiti dell’accoglienza. A fronte dei nuovi provvedimenti introdotti dal Decreto Sicurezza, la situazione che si profila è quella di annullare i percorsi di integrazione svolti finora e non permettere la creazione di nuovi. Lo scenario concreto è quello di vedere aumentare il numero di persone in estremo disagio nelle città

TOSCANA

La Regione Toscana ha stimato che circa la metà delle persone ospitate attualmente negli SPRAR toscani (5.000 su 10.000) finiranno fuori dai circuiti di accoglienza per effetto del ridimensionamento di questo sistema di accoglienza, mentre altri 3.000 stranieri si troveranno in condizioni di irregolarità come effetto dell’abolizione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie

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