Viene confermata per le persone senza dimora, con residenza fittizia, la possibilità di accesso alle prestazioni assistenziali
A seguito della richiesta di chiarimenti inviata il 13 marzo al Direttore Generale INPS relativa al messaggio 689 che INPS ha inviato il 2o febbraio e che adombrava il rischio per le persone senza dimora di perdere il godimento delle prestazioni assistenziali, abbiamo ricevuto una pronta ed esaustiva risposta da INPS
Ecco il testo della risposta ricevuta
Alla c.a. della dott.ssa Cristina Avonto, presiedente fio.PSD
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota inviata tramite PEC il 13 marzo u.s., si evidenzia preliminarmente che il concetto di residenza cui si fa riferimento nel messaggio richiamato in oggetto è quello individuato all’art. 43 del c.c. ai sensi del quale “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”
Laddove, ai sensi di legge, uno dei requisiti per accedere alle prestazioni assistenziali sia la residenza “effettiva”, ovvero annotata nei registri anagrafici del Comune, anche i soggetti “senza fissa dimora” che abbiamo ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 2 della L. n. 1228 del 24 dicembre 1954, così come modificato dall’art. 3 come 38 della L. n. 94 del 2009, e ulteriormente delineati nella circolare del Ministero deli Interni n. 19 del 2009, possono richiedere e continuare a fruire delle prestazioni.
Rientrano tra costoro anche i soggetti iscritti all’anagrafe comunale con una residenza fittizia
Il Direttore, Maria Grazia Sampietro